Storia
Chi Siamo
L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, associa oltre 9.000 aziende che danno impiego nel settore agricolo, per un totale di oltre 42.000 assicurati tra dirigenti, quadri e impiegati.
Sorta in virtù dell’accordo collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei lavoratori agricoli, ottenne con regio decreto 14 luglio 1937 n°1485, il riconoscimento giuridico come “Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e forestali” (CNAIAF)
La Fondazione
Ad Enpaia venne affidata la gestione dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, del trattamento per l’indennità di anzianità e di trattamento di previdenza in aggiunta a quello pensionistico erogato dall’INPS. Fin dall’inizio, l’assetto della Cassa è stato caratterizzato da una forte nota di autonomia: mediante i contratti collettivi, le categorie sceglievano gli “eventi” meritevoli di tutela assicurativa e quantificavano i mezzi finanziari da destinare allo scopo. Al Comitato direttivo della Cassa, in cui erano rappresentate le categorie interessate, era poi demandato il compito di predisporre i regolamenti di attuazione con i quali venivano disciplinate le forme di previdenza anzidette.
L’adozione di tale sistema aveva il suo fondamento sulla piena autosufficienza finanziaria delle gestioni (mai lo Stato ebbe ad intervenire in aiuto delle gestioni in parola) e nella più assoluta omogeneità dei soggetti destinatari delle prestazioni (che non solo appartengono ad uno stesso settore merceologico, ma fanno tutti parte della categoria dei dirigenti e degli impiegati). Dopo il periodo di vigenza della contrattazione valida “erga omnes”, l’Ente convalidò la propria posizione giuridica, ampliò e migliorò la propria funzionalità, vide definita con precisione la propria sfera di competenza con la legge 29 novembre 1962 n°1655, assumendo la denominazione di “Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli impiegati dell’Agricoltura” (ENPAIA).
Con tale legge veniva in sostanza recepito l’ordinamento previdenziale precedente con il richiamo di tutti i contratti corporativi da cui esso aveva avuto origine. La regolamentazione di ciascuna forma di previdenza continuava ad essere demandata ai regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e definitivamente poi approvati dal competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con la legge 833/1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l’Ente venne a perdere la gestione dell’assicurazione contro le malattie ed ad assumere a pieno titolo la veste di Ente gestore di previdenza. In base alla legge n°1655 del 1962, e successive modifiche, gli impiegati agricoli, oltre a fruire delle assicurazioni sociali gestite dall’INPS (trattamento pensionistico, assegni familiari, disoccupazione involontaria, tubercolosi), devono essere iscritti all’Enpaia per le seguenti forme di previdenza:
Aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione lorda mensile dell’impiegato o del dirigente agricolo.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, l’ENPAIA – in sostituzione del datore di lavoro -corrisponde direttamente all’assicurato il TFR accantonato a suo nome ai sensi della legge 297/82. A richiesta degli interessati ed in presenza di tutti i requisiti prescritti, l’ENPAIA corrisponde, inoltre, l’anticipazione sul TFR.
Aliquota contributiva pari al 4% (di cui l’1,50% a carico del dipendente).
Dell’intero contributo per il Fondo, l’aliquota 1% è destinata alla corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta di origine morbosa; l’aliquota 3% è destinata alla formazione dei conti individuali dei singoli assicurati. Il suddetto conto individuale è corrisposto sulla base dei contributi versati dalla data di iscrizione e degli interessi composti al tasso annuo del 4%. L’assicurato, se in possesso di determinati requisiti previsti dal regolamento, può chiedere che la liquidazione del proprio conto individuale avvenga, anziché in capitale, sotto forma di rendita.
Aliquota contributiva pari all’1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.
Con tale assicurazione viene garantita all’iscritto la più completa copertura assicurativa contro ogni specie di infortunio, sia esso professionale, extraprofessionale e “in itinere”. Le prestazioni sono in massima parte erogate “in capitale”; per i casi più gravi è previsto in aggiunta anche un vitalizio proporzionato al grado di invalidità. Identica copertura viene assicurata contro le malattie professionali contemplate nella tabella annessa al regolamento.
A seguito di una Convenzione con ANBI e SNEBI dal 1971 l’Ente si occupa della gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica.
Il decreto legislativo n°509 del 1994 ha incluso l’Enpaia tra gli Enti previdenziali che, in virtù della loro autonomia finanziaria, potevano essere privatizzati: nasce così, mediante la delibera fondativa del 23 giugno 1995, la Fondazione Enpaia, Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, che in veste privatistica, ancorchè vigilata, continua a gestire le forme di previdenza obbligatoria (Fondo T.F.R., Fondo di previdenza, Assicurazione infortuni) di cui alla legge 1655/62).
Dal 1996, le casse di previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, istituite ai sensi del Decreto Lgs 103/96, fanno parte di Enpaia in qualità di Gestioni Separate.
- Ultima modifica:
- Lunedì 25 Marzo, 2024
- 23:00
Fondazione Enpaia
L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. PI: 01028511002 – CF 02070800582
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Lun/Giov dalle 08.00 alle 16.00
Venerdì dalle 08.00 alle 13.00
Centralino: +39 06 54581
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